Insieme ai colleghi Gian Luigi Molinari – primo firmatario – Barbara Lori, Roberto Poli, Paolo Calvano e Luciana Serri ho presentato un progetto di legge sul “funzionamento della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo”. La proposta, si legge nella relazione illustrativa, “disciplina le spese per la partecipazione dei membri della Consulta alle sedute della stessa e del suo Comitato esecutivo, nonché a eventuali incontri, convegni, conferenze ed eventi, sia in Italia che all’estero”. Nel dettaglio, l’articolo 1 (Disposizioni generali) sancisce che al presidente, ai vicepresidenti e agli altri componenti della Consulta non spetti alcun compenso o gettone di presenza, operando essi a titolo gratuito, e richiama la possibilità di svolgere le sedute della Consulta e del suo Comitato esecutivo in via telematica con l’obiettivo di contenere le spese. L’articolo 2 (Attività dei componenti della Consulta) stabilisce che sia la competente struttura dell’Assemblea legislativa a provvedere direttamente a tali spese, ammettendo eventuali rimborsi solo in via residuale e su espressa autorizzazione del presidente della Consulta. L’articolo 3 (Invitati residenti all’estero e nel territorio nazionale) prevede che il presidente e i vicepresidenti della Consulta, d’intesa tra loro, possano invitare esperti a partecipare a singole sedute della Consulta nonché a convegni, incontri, riunioni e conferenze, stabilendo che anche in questo caso alle relative spese provveda la competente struttura dell’Assemblea legislativa. L’articolo 4 (Disciplina delle missioni) individua le modalità di autorizzazione delle missioni, specificando che sono considerate tali sia la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, sia la partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed eventi. L’articolo 5 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5, “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli Emiliano-Romagnoli nel mondo”), sempre nell’ottica della riduzione delle spese di funzionamento della Consulta, dispone che essa si riunisca al massimo due volte all’anno, salvo la possibilità di una convocazione straordinaria. L’articolo 6 (Entrata in vigore), infine, dispone l’immediata entrata in vigore della legge al fine di consentire agli uffici di espletare le procedure necessarie per rendere la Consulta al più presto operativa.